La domanda di accesso al Fondo di solidarietà va presentata alla Prefettura della provincia in cui è avvenuto il reato di usura, entro e non oltre 180 giorni dalla data della denuncia o da quella in cui la parte offesa ha notizia dell’inizio delle indagini. La decisione sulla concessione o meno del contributo spetta al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Il mutuo viene concesso dopo il rinvio a giudizio dell’usuraio, ma in caso di comprovata necessità, e previo parere favorevole del Pubblico Ministero, il richiedente può ottenere un anticipo fino al 50% del mutuo.


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