È costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del C.C., la Fondazione denominata “Fondazione Buon Samaritano – Fondo di solidarietà antiusura”. La denominazione si giustifica perché il Buon Samaritano nel Vangelo è il personaggio che dette alta testimonianza della carità cristiana prendendosi cura di uno straniero, che dai banditi era malmenato e abbandonato sulla strada in fin di vita.

[…]

La Fondazione ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in difficoltà economiche a causa della piaga dell’usura, per rendere operante nel sociale il precetto dell’amore cristiano verso il prossimo.

La situazione di difficoltà economica sarà accertata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7.

Al fine di raggiungere il suddetto scopo, la Fondazione deve innanzitutto individuare quali garanzie colui che, trovandosi in dette difficoltà, può offrire; poi potrà eventualmente integrare le garanzie offerte dal soggetto con quelle che essa stessa può prestare per facilitare la concessione del credito a tasso agevolato da parte delle banche con le quali si è opportunamente convenzionata.

La Fondazione potrà eventualmente concedere dei sussidi, senza rimborso del capitale, nella percentuale stabilita al prossimo art. 10.

La Fondazione inoltre potrà svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni o di associazioni di volontariato.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

[…]

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, di cui due scelti dall’Arcivescovo pro-tempore dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e tre scelti dal Comitato Promotore di cui in seguito. Essi non hanno diritto a compensi, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per quinquenni successivi.

L’Arcivescovo pro-tempore dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino sceglie ed indica tra i membri del Consiglio il Presidente, mentre il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Pastorale, di un Comitato Tecnico e di un Comitato Giuridico.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il suo Presidente, e in assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione. In particolare il Consiglio Direttivo, in linea con le finalità dell’Ente, provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente sicuro e redditizio, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

La carica di membro del Consiglio Direttivo, “perdurante munere” è incompatibile con quella di membro dei Comitati Pastorale, Tecnico e Giuridico.

[…]

Il Comitato Pastorale, composto da cinque membri, ha la funzione di prendere il primo contatto con chi è nello stato di bisogno, di assumere le opportune informazioni sulle condizioni della famiglia, di stendere una relazione circa le necessità e sottometterla all’esame del Consiglio Direttivo.

[…]

Il Comitato Tecnico, composto da almeno cinque membri scelti dal Consiglio Direttivo, ha la funzione di: a) individuare il tipo di garanzia che chi è nello stato di bisogno può offrire alle banche; b) studiare, eventualmente di intesa col Comitato Giuridico, il tipo di convenzione tra la Fondazione e le banche; c) eventualmente predisporre perizie relative ad eventuali immobili da offrire in garanzia.

[…]

Il Comitato Giuridico ha la funzione di curare tutti gli aspetti legali nell’interesse della Fondazione; esso è costituito da cinque membri esperti in diritto nominati dal Consiglio Direttivo.

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Tutte le cariche di componenti dei detti Comitati sono gratuite.

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Il Comitato Promotore è costituito dai fondatori. I membri cooptati dal Consiglio Direttivo successivamente all’atto di fondazione sono equiparati a tutti gli effetti ai fondatori stessi.

Il Comitato Promotore è chiamato ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

Il Comitato Promotore elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa degli stessi, il proprio Presidente, il quale, al pari degli altri membri del Comitato stesso, avrà funzione a rilevanza meramente interna.

[…]

Il Comitato Promotore elegge, a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, i componenti il Consiglio Direttivo non di nomina vescovile, tenendo conto delle professionalità richieste dalle finalità del fondo.

[…]

Tutte le cariche sono gratuite. Possono far parte del Comitato Promotore anche Associazioni, Fondazioni o altri enti in generale, tramite un proprio rappresentante.

Atto costitutivo

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Riconoscimento giuridico

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